(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 57 del 18 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta); b) il comma 5 dell'Art. 22 della legge regionale n. 33/1973; c) le parole ", del commercio" all'Art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione); d) gli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 101/1982; e) le parole "e commerciali" all'Art. 19 della legge regionale n. 101/1982; f) la parola "commerciali" all'Art. 2, comma 1, della legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti); g) il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 22/1998.