(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
          Regione Valle d'Aosta n. 57 del 18 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
      a) gli  articoli 6 e 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n.
33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di
iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);
      b) il comma 5 dell'Art. 22 della legge regionale n. 33/1973;
      c) le parole ", del commercio" all'Art. 1 della legge regionale
30 dicembre  1982,  n.  101  (Costituzione  di fondi di rotazione per
l'artigianato, il commercio e la cooperazione);
      d) gli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 101/1982;
      e) le  parole "e commerciali" all'Art. 19 della legge regionale
n. 101/1982;
      f) la  parola  "commerciali"  all'Art.  2, comma 1, della legge
regionale  4 maggio  1998,  n.  22 (Interventi a favore delle piccole
imprese per l'effettuazione di investimenti);
      g) il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 22/1998.